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Sez. 3, Sentenza n. 918 del 09/02/1980 (Rv. 404349 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RISCATTANTE.*
Stato
decisa il 1980-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404349-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RISCATTANTE.*

L'affittuario, che a norma della legge n 590 del 1965, fa valere in giudizio il diritto di riscatto agrario, deve dimostrare di avere coltivato il fondo direttamente per il periodo minimo previsto dalla legge, e a questo fine non ha Rilevanza l'esistenza, per il tempo richiesto, di un titolo giuridico, il quale e solo un elemento qualificante della circostanza di fatto concernente tale coltivazione. (Conf 2536/77, mass n 386256).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)