Sez. 3, Sentenza n. 6684 del 09/07/1998 (Rv. 517055 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE | Nullità dell'atto per insufficienza del termine - Effetti - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Costituzione dell'appellato successiva alla scadenza del termine per proporre il gravame - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE
Poiché la nullità della citazione, diversamente da quella della sua notificazione, viene sanata secondo il testo vigente sino al 21 dicembre 1992 dell'art. 164 cod. proc. civ., dalla costituzione del convenuto, ma restano salvi i diritti quesiti e le decadenze verificatesi, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la costituzione dell'appellato, ove avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)