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Sez. 1, Sentenza n. 557 del 28/01/1982 (Rv. 418272 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - NULLITÀ DELL'ATTO PER INSUFFICIENZA DEL TERMINE - EFFETTI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE IL GRAVAME - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418272-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - NULLITÀ DELL'ATTO PER INSUFFICIENZA DEL TERMINE - EFFETTI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE IL GRAVAME - ININFLUENZA.*

La nullità della citazione, a differenza di quella della sua notificazione, viene sanata dalla Costituzione del convenuto non "ex tunc", ma "ex nunc", con salvezza dei diritti anteriormente quesiti (art. 164 cod. proc. civ.). pertanto, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la Costituzione dell'appellato, ove avvenuta, dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. (V 3112/79, mass n 399467; (V 5261/77, mass n 388910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)