Sez. 1, Sentenza n. 14697 del 02/10/2003 (Rv. 567310 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | Disciplina anteriore alla legge n. 353/1992 - Appello - Inosservanza del termine di comparizione - Costituzione dell'appellato anteriormente alla scadenza del termine per impugnare - Sanatoria della nullità della citazione - Condizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA
Nei processi disciplinati dalle norme del codice di procedura civile anteriori alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, la costituzione dell'appellato prima della scadenza del termine per l'appello sana la nullità della citazione, che contenga un termine di comparizione per il convenuto inferiore a quello minimo fissato dalla legge, impedendo, così, il passaggio in giudicato della sentenza, solo nel caso in cui il vizio non sia stato espressamente eccepito dalla parte nel cui interesse il termine è stabilito dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)