Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6510 del 04/04/2016 (Rv. 639706 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Processo penale di falso e truffa - Giudizio civile ex art. 2932 c.c. concernente i medesimi fatti - Rapporto di pregiudizialità dipendenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)