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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26332 del 07/12/2011 (Rv. 620316 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Esercizio dell'azione ex art. 2932 cod. civ. nel giudizio civile sospeso - Applicabilità dell'art. 75 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620316-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

In tema di sospensione necessaria del processo civile, ove l'azione esercitata riguardi non già il risarcimento dei danni derivati dal reato per cui pende il processo penale, ma l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il rapporto tra il giudizio civile sospeso ed il giudizio penale non può essere disciplinato dall'art. 75 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)