Sez. 1, Sentenza n. 16292 del 10/07/2009 (Rv. 608982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Elaborato peritale non contestato in primo grado - Motivi d'appello contenenti censure alla CTU - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
Nel giudizio d'appello, nessuna preclusione alla formulazione dei motivi può derivare dalla mancata proposizione, nel procedimento di primo grado, di censure rivolte alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, una volta che queste siano state acquisite in sentenza o siano state disattese motivatamente, restando fermo solo l'obbligo d'impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella parte in cui si rapporta adesivamente o negativamente alla relazione dell'ausiliare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)