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Sez. 1, Sentenza n. 16292 del 10/07/2009 (Rv. 608982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Elaborato peritale non contestato in primo grado - Motivi d'appello contenenti censure alla CTU - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

Nel giudizio d'appello, nessuna preclusione alla formulazione dei motivi può derivare dalla mancata proposizione, nel procedimento di primo grado, di censure rivolte alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, una volta che queste siano state acquisite in sentenza o siano state disattese motivatamente, restando fermo solo l'obbligo d'impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella parte in cui si rapporta adesivamente o negativamente alla relazione dell'ausiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)