Sez. 3, Sentenza n. 4802 del 02/04/2001 (Rv. 545419 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota di iscrizione - Redazione del convenuto, se l'attore non si è costituito - Contenuto - Funzione - Conseguenze - Equiparabilità alla comparsa di risposta, se presentata dal convenuto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
La nota di iscrizione a ruolo è un atto che può esser compiuto o dall'attore o dal convenuto, se il primo non si è costituito (art. 168 cod. proc. civ.), che deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione (art. 71 disp. att. cod. proc. civ.), ed è pertanto un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare. Quindi, non essendo equiparabile in nessun modo alla comparsa di risposta, se la nota è presentata dal convenuto, questi non ha alcun onere di eccepire con essa l'incompetenza territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)