Sez. L, Sentenza n. 1852 del 12/03/1983 (Rv. 426693 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - DEVOLUZIONE AD ARBITRI DI DETERMINATE CONTROVERSIE AD OPERA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER IL LODO - ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - DEVOLUZIONE AD ARBITRI DI DETERMINATE CONTROVERSIE AD OPERA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER IL LODO - ARBITRATO IRRITUALE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Con riguardo alla clausola del contratto collettivo di lavoro che devolva ad arbitri determinate controversie su diritti disponibili (nella specie, art. 17 del C.C.n.L. 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali, in tema di riconoscimento di indennità suppletiva per il caso di licenziamento non giustificato), la ricorrenza di un arbitrato irrituale o libero, in relazione all'accertamento che detta clausola demanda agli arbitri una manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alle parti, con conseguente non sindacabilità del lodo in Sede giudiziaria in ordine alle valutazioni di merito affidate alla discrezionalità degli arbitri medesimi, non trova ostacolo nella circostanza che il lodo sia soggetto all'Obbligo della motivazione, ove tale Obbligo non interferisca sulla suddetta natura della pronuncia richiesta agli arbitri e sia ricollegabile all'esigenza di assicurare il controllo sull'osservanza delle norme imperative che regolano il rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 04/04/1975 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)