Sez. U, Ordinanza n. 680 del 05/12/1985 (Rv. 443225 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DELLA IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE - DEDUZIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE VALUTAZIONI DI MERITO AFFIDATE AGLI ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DELLA IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE - DEDUZIONE DELL'INAMMISSIBILITÀ IN SEDE GIUDIZIARIA DELLE VALUTAZIONI DI MERITO AFFIDATE AGLI ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto, in pendenza d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, per sostenere l'insindacabilità in Sede giudiziaria delle valutazioni di merito affidate agli arbitri, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, in caso di arbitrato rituale, il lodo reso esecutivo dal pretore costituisce pronuncia nel merito di primo grado ostativa al regolamento medesimo, e che, anche nel caso di arbitrato irrituale, la suddetta questione non riguarda la giurisdizione del giudice ordinario, ma solo i limiti della sua attività cognitiva. (V 1852/83, mass n 426693; (V 6530/81, mass n 417370).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)