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Sez. 1, Sentenza n. 3268 del 14/02/2006 (Rv. 592787 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'espulsione dello straniero ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Convalida - Competenza del giudice della convalida del provvedimento di trattenimento - Verifica della esistenza e della efficacia di un provvedimento espulsivo - Necessità - Convalida del provvedimento espulsivo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592787-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice del merito, investito del potere di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea, ha il dovere di verificare che vi sia stato un provvedimento espulsivo e che esso sia efficace, mentre spetta al solo giudice dell'espulsione provvedere alla convalida della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)