Sez. 1, Sentenza n. 5293 del 22/04/2000 (Rv. 535970 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Attività della P.A. conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità - Attuazione dell'intervento urbanistico previsto - Omissione - Immissione nel possesso del bene - Omissione - Conseguenze - Possesso perdurante in capo al vecchio proprietario Configurabilità - Conseguenze - Usucapione del bene nel concorso delle condizioni di legge - Ammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di possesso "ad usucapionem", tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sè, gli estremi del "constitutum possessorium", poiché - con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità- il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, ex sè, un mutamento dell'"animus rem sibi habendi" in "animus detinendi" in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge 2359/1865) tutte le volte in cui (come nella specie) alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini "de quibus", l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)