Sez. L, Sentenza n. 2135 del 25/03/1986 (Rv. 445318 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO IN CENTOTTANTA GIORNI NELL'ARCO DI UN ANNO - ESTENSIONE ALLA MALATTIA DISCONTINUA - AMMISSIBILITÀ - TERMINE CONTRATTUALE ESTERNO DI UN ANNO - INDIVIDUAZIONE COME NON COINCIDENTE CON L'ANNO CIVILE BENSÌ COME INTERVALLO DI 365 GIORNI DALLA DATA DEL PRIMO EPISODIO MORBOSO O, VICEVERSA, A RITROSO, DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO IN CENTOTTANTA GIORNI NELL'ARCO DI UN ANNO - ESTENSIONE ALLA MALATTIA DISCONTINUA - AMMISSIBILITÀ - TERMINE CONTRATTUALE ESTERNO DI UN ANNO - INDIVIDUAZIONE COME NON COINCIDENTE CON L'ANNO CIVILE BENSÌ COME INTERVALLO DI 365 GIORNI DALLA DATA DEL PRIMO EPISODIO MORBOSO O, VICEVERSA, A RITROSO, DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*
È immune da vizi di motivazione ed è conforme ai canoni dell'ermeneutica contrattuale la pronuncia del giudice del merito che - facendo applicazione della normativa contrattuale collettiva per i dipendenti da aziende commerciali (CCNL 25 settembre 1976 e CCNL 17 dicembre 1979) - abbia ritenuto che il comporto per malattia, previsto in centottanta giorni nell'arco di un anno, si riferisca anche alla malattia discontinua e ripetuta (cosiddetta eccessiva morbilità) e che il termine esterno di un anno non coincida con l'anno civile (decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre), bensì costituisca un intervallo di 365 giorni computati indifferentemente o dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, dalla data del licenziamento. (V 2910/85, mass n 440661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 55, Contr. Coll. 17/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)