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Sez. L, Sentenza n. 843 del 01/02/1999 (Rv. 522817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Comporto per sommatoria di più periodi di malattia - Periodo di comporto esterno - Sistemi di calcolo - Duplicità - Calcolo in avanti a partire dall'inizio della prima assenza per malattia e calcolo a ritroso a partire dalla data del licenziamento - Utilizzabilità di entrambi indifferentemente - Calcolo a ritroso a partire dalla data di cessazione dell'ultima assenza per malattia - Identità di metodo e di risultato rispetto al primo dei due anzidetti sistemi di calcolo - Sussistenza - Conseguente utilizzabilità - Fattispecie relativa ad un dipendente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nell'ipotesi di comporto per sommatoria di più periodi di malattia determinato dalla contrattazione collettiva in un arco temporale esterno di un anno civile (da intendere come periodo di 365 giorni dalla data del primo episodio morboso) e di ripresa del lavoro, sia nel caso di riammissione di fatto al lavoro dopo l'ultima malattia sia nel caso di licenziamento intimato immediatamente al momento del superamento del comporto per sommatoria, il suddetto periodo esterno di comporto deve computarsi indifferentemente (avverbio da intendere nel senso che nell'uno come nell'altro caso è legittimo il recesso del datore di lavoro poiché l'alternativa non è esclusiva non essendo logico che nella stessa fattispecie il ricorso ad uno dei due metodi di calcolo "ad libitum" escluda l'altro) o dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, dalla data del licenziamento. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme ai suddetti principi la sentenza di merito che, in una ipotesi di riammissione al lavoro dopo l'ultima malattia cui era seguito il licenziamento, aveva calcolato il comporto esterno previsto dall'art.33 del regolamento del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato a ritroso a decorrere dalla data di cessazione dell'ultima assenza per malattia, anziché dalla successiva data del licenziamento, in considerazione dell'identità di metodo e di risultato del calcolo effettuato rispetto a quello che procede in avanti a partire dall'inizio della prima assenza di malattia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)