Sez. L, Sentenza n. 2910 del 09/05/1985 (Rv. 440661 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - MORBILITÀ DISCONTINUA - INDICAZIONE CONTRATTUALE DEL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PARI AD UN ANNO SOLARE - INTERPRETAZIONE DELL'ANNO NON COME CORRISPONDENTE ALL'ANNO CIVILE MA COME INTERVALLO DI 365 GIORNI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIA - MORBILITÀ DISCONTINUA - INDICAZIONE CONTRATTUALE DEL TERMINE ESTERNO DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PARI AD UN ANNO SOLARE - INTERPRETAZIONE DELL'ANNO NON COME CORRISPONDENTE ALL'ANNO CIVILE MA COME INTERVALLO DI 365 GIORNI - LEGITTIMITÀ.*
In caso di morbilità discontinua ove il contratto collettivo di lavoro contempli il comporto per sommatoria ponendo il termine esterno pari ad un anno solare (come l'art. 55 C.C.n.L. 25 settembre 1976 per i dipendenti di imprese commerciali) è logicamente corretta la valutazione del giudice del merito che intende per "anno solare", non l'anno civile, decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre (come in tema di Assicurazione obbligatoria per malattia), bensì un intervallo di tempo di 365 giorni computati indifferentemente o dalla data del primo episodio morboso o - a ritroso - dalla data del licenziamento. (Conf 1973/84, mass n 434048; (Conf 4328/83, mass n 429233; (V 602/83, mass n 425356).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1976 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)