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Sez. U, Sentenza n. 20995 del 28/10/2005 (Rv. 584299 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Organizzazioni internazionali non statali - Immunità dalla giurisdizione - Presupposti - Controversia relativa a rapporto di lavoro con l'Istituto Universitario Europeo con sede in Firenze - Immunità risultante dalla Convenzione - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584299-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

L'attribuzione ad una organizzazione internazionale non statale, nella convenzione ratificata, della capacità di concludere accordi con governi statali comporta il riconoscimento di una soggettività giuridica internazionale, ma non è sufficiente ad equipararla ad uno stato estero, tanto da assicurarle l'immunità giurisdizionale alla stregua del principio "par in parem non habet jurisdictionem" recepito dall'art. 10 Cost., essendo invece necessario che tale immunità risulti, esplicitamente o implicitamente, dalle norme pattizie internazionali relative all'organizzazione medesima, ovvero da norme della legislazione nazionale. Con riferimento all'Istituto Universitario Europeo, dalle disposizioni della convenzione (legge n. 920 del 1972 e legge n. n. 637 del 1994), dall'allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto e dall'accordo di sede (d.P.R. n. 990 del 1976) risulta riconosciuta, oltre alla soggettività internazionale, anche l'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti ("agenti", "agenti temporanei" e "agenti ausiliari"), esclusi gli "agenti locali" (nella specie si trattava di dipendente "agente ausiliario" che chiedeva, tra l'altro, l'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine), senza che risulti sacrificato il principio costituzionale della tutela giudiziaria (art. 24 Cost.) essendo apprestati strumenti di adeguata tutela giurisdizionale e non meri rimedi interni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Legge 23/12/1972 num. 920 art. 4, Legge 28/10/1994 num. 637, DPR 13/10/1976 num. 990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)