Sez. 5, Sentenza n. 5910 del 22/12/1997 Cc. (dep. 23/02/1998) Rv. 209814 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Limiti - Ipotesi di violazione delle disposizioni ex artt.163 e 164 cod.pen. - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art.674 cod. proc. pen. consente la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell'esecuzione, solo nelle ipotesi previste dall'art.168 primo comma n.1 e n.2 cod. pen. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen.. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt.163 e 164 cod. pen., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; diversamente la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)