Sez. 1, Sentenza n. 2388 del 14/07/1972 (Rv. 359804 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - DANNI - ALLE COSE - IN GENERE - IMMOBILE DANNEGGIATO - TRASFERIMENTO - RISERVA DELL'INDENNITA O CONTRIBUTO A FAVORE DEL VENDITORE - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - DANNI - ALLE COSE - IN GENERE - IMMOBILE DANNEGGIATO - TRASFERIMENTO - RISERVA DELL'INDENNITA O CONTRIBUTO A FAVORE DEL VENDITORE - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La controversia tra l'originario e l'attuale proprietario dell'immobile danneggiato dalla guerra, in ordine al contenuto della riserva dell'indennita o contributo a favore del primo e, conseguentemente, la questione se la riserva, a favore del venditore, del risarcimento dei danni di guerra subiti dall'immobile comprenda o meno, in tutto o in parte, il premio o il contributo di ricostruzione, vanno risolte unicamente accertando caso per caso la concreta volonta delle parti sul reale contenuto della riserva pattuita a favore dell'originario proprietario, tenendo conto, ovviamente, non soltanto delle espressioni adoperate, ma anche delle norme vigenti al tempo in cui il patto e stato stipulato. (V 145'70, mass n 344908).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1947 num. 261 art. 89, Legge 25/06/1949 num. 409 art. 22, Legge 25/06/1949 num. 409 art. 23, Legge 10/04/1947 num. 261 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)