diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 145 del 23/01/1970 (Rv. 344908 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE TRA VENDITORE E COMPRATORE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344908-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - TRASFERIMENTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE TRA VENDITORE E COMPRATORE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO - MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - INSUSSISTENZA.*

La decisione della questione relativa all'interpretazione di una clausola contrattuale relativa alla ripartizione, fra il venditore e il compratore di un immobile danneggiato dalla guerra, del contributo statale per i lavori di riparazione e di ricostruzione dello stesso immobile non si risolve in una modifica del provvedimento amministrativo di concessione di detto contributo, avendo la ripartizione efficacia meramente privatistica sulla base di un patto ammesso dagli artt 87 e 89 del decreto 10 aprile 1947, n 261. (nella specie, il patto era stato stipulato sotto il vigore del citato decreto).*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1947 num. 261 art. 87, Legge 10/04/1947 num. 261 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)