Sez. 3, Sentenza n. 394 del 05/02/1968 (Rv. 331380 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DAL TERZO - TITOLO ESECUTIVO PER LE SPESE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRONUNZIA.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DAL TERZO - TITOLO ESECUTIVO PER LE SPESE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRONUNZIA.*
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si e dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione (come, ad esempio, la imposta di registro, le spese di copia e di notificazione), ancorche nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione. (V. 1104-66, massima n.322206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)