Sez. L, Sentenza n. 3022 del 23/06/1989 (Rv. 463200 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - RINVIO AD UN GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PREDETTA UDIENZA DELLA PARTE AGENTE IN RIASSUNZIONE - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO NONOSTANTE L'ASSENZA DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - RINVIO AD UN GIUDICE DI APPELLO - RIASSUNZIONE - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PREDETTA UDIENZA DELLA PARTE AGENTE IN RIASSUNZIONE - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - DECISIONE NEL MERITO NONOSTANTE L'ASSENZA DELLE PARTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
L'applicabilità in Sede di rinvio delle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte di Cassazione ha rinviato la causa (art. 394 cod. proc. civ.) comporta che, nel caso di Cassazione, con rinvio ad altro giudice del medesimo grado, di una sentenza d'appello resa in una controversia di lavoro, la mancata comparizione, all'udienza di discussione, della parte che ha riassunto il giudizio non è causa d'improcedibilità, ex art. 348, primo comma, cod. proc. civ., dell'atto di riassunzione, essendo tale norma inapplicabile nel rito del lavoro, nel quale il giudice d'appello deve decidere nel merito nonostante l'assenza delle parti. (V 7074/87, mass n 455241; (V 6209/84, mass n 437855).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)