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Sez. L, Sentenza n. 6209 del 28/11/1984 (Rv. 437855 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLO APPELLANTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437855-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLO APPELLANTE - EFFETTI.*

Nel rito del lavoro, la mancata comparizione dell'appellante alla udienza di discussione non implica il rinvio di tale udienza, né l'improcedibilità del gravame, stante l'inapplicabilità nel suddetto rito delle Disposizioni dell'art. 348 primo comma cod. proc. civ., e non interferisce sul potere-dovere del giudice di secondo grado di decidere nel merito dell'impugnazione. (V 5342/83, mass n 430258; (V 1884/82, mass n 419727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)