Sez. 1, Sentenza n. 2994 del 10/02/2006 (Rv. 586769 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario - IVA - Somme dovute dal contribuente in base alla dichiarazione IVA e non pagate in sede di autotassazione - Titolo per l'ammissione al passivo fallimentare della sola somma corrispondente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione (con esclusione di interessi e soprattassa) - Idoneità - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Poiché la dichiarazione IVA a debito presentata dal contribuente, se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria o da correzione, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa, l'amministrazione finanziaria può chiedere e ottenere l'ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo d'imposta sul valore aggiunto in base alla dichiarazione del soggetto poi fallito nel caso in cui il curatore non contesti la pretesa tributaria, senza che possa opporsi la inesistenza di un atto impositivo per la mancata iscrizione a ruolo del credito tributario, necessaria, invece, ai fini dell'ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa. Per l'inverso, quando il curatore deduca un fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa fiscale, ovverosia ne contesti l'"an" o il "quantum" anche sulla base di errori, di fatto o di diritto, commessi dal contribuente nella compilazione della dichiarazione, il credito tributario fondato soltanto sul predetto documento non può essere ammesso nello stato passivo (nemmeno con riserva) per difetto di iscrizione a ruolo e di susseguente notifica della cartella, la cui impugnazione rappresenta l'unico tramite a disposizione dell'organo della procedura per veicolare quelle contestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 54, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)