Sez. U, Sentenza n. 5165 del 04/03/2009 (Rv. 607634 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Dichiarazione IVA a debito - Fallimento del contribuente - Invito al pagamento rivolto al curatore del fallimento - Assenza di contestazioni circa l' "an" o il "quantum" della pretesa ed omessa allegazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi - Contestazione circa la sufficienza ai fini dell'ammissione al passivo - Giurisdizione ordinaria - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Non sussiste una controversia tributaria, relativa all'accertamento della fondatezza di una pretesa fiscale, bensì una controversia concernente esclusivamente l'accertamento della idoneità del titolo dedotto ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare - con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario - allorché si discuta esclusivamente circa la sufficienza, o meno, a tal fine, dell'invito al pagamento, notificato ai sensi dell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 dall'Amministrazione finanziaria al curatore del fallimento, sulla base delle risultanze della dichiarazione IVA del contribuente, e manchi la contestazione, ad opera del curatore, riguardo all'"an" ed al "quantum" della pretesa fiscale o l'allegazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)