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Sez. 1, Sentenza n. 13027 del 14/07/2004 (Rv. 574545 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito tributario - IVA - Avviso di pagamento delle somme dovute dal contribuente in base alla dichiarazione IVA e non pagate in sede di autotassazione - Titolo per l'ammissione al passivo fallimentare della somma corrispondente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione - Idoneità - Titolo, altresì, per l'ammissione al passivo delle somme dovute per interessi e soprattassa - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574545-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Fondandosi l'attuale sistema tributario sul principio dell'autotassazione, la dichiarazione IVA, se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria o dalla correzione della dichiarazione stessa sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata con la dichiarazione stessa. Ed essendo l'amministrazione finanziaria autorizzata (a norma dell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ad emettere sulla base della dichiarazione IVA avviso di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione (invitando il contribuente a versarle entro trenta giorni insieme agli interessi e ad una ulteriore somma pari al 60 per cento della somma non versata, da corrispondersi a titolo di soprattassa), tale avviso deve considerarsi documento sufficiente per chiedere ed ottenere l'ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo d'imposta in base alla dichiarazione stessa, costituendo esso prova della esistenza dell'obbligazione tributaria e del suo preciso ammontare, senza che l'ammissione al passivo possa essere negata assumendo la mancanza di un atto impositivo. Viceversa, deve escludersi che l'ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa possa essere effettuata sulla base del solo avviso di pagamento, atteso che questo, se può valere, appunto, quale prova del credito a titolo di imposta (essendovi a monte un accertamento definitivo del tributo, costituito dalla stessa dichiarazione IVA), non può costituire titolo per pretendere il pagamento di interessi e soprattassa, non avendo esso natura di atto impositivo e, quindi, di atto di accertamento (suscettibile di diventare definitivo) della esistenza e della misura del debito per interessi e soprattassa. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì escluso che il credito per interessi e soprattassa possa essere ammesso al passivo con riserva).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)