Sez. 2, Sentenza n. 3229 del 20/03/1995 (Rv. 491277 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione in appello - Necessità di specifica richiesta - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
L'obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito integra un debito di valore in quanto tenuto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione in grado di appello non esige alcuna richiesta specifica della parte vittoriosa, dovendo il giudice della impugnazione tenerne conto anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)