Sez. 3, Sentenza n. 12054 del 06/12/1993 (Rv. 484632 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria | Rivalutazione per i debiti di valore derivati da danno causato da fatto illecito - Adeguamento in appello - Ammissibilità - Liquidazione con valutazione equitativa - Inclusione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria
L'obbligazione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito integra un debito di valore in quanto tende alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione in grado d'appello non costituisce mutamento della domanda e può essere compiuto dal giudice d'ufficio anche nell'ipotesi in cui si proceda alla liquidazione con valutazione equitativa, no facendo venir meno quest'ultima l'esigenza di un'effettiva rispondenza del risarcimento all'entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)