Sez. 1, Sentenza n. 12839 del 01/12/1992 (Rv. 479835 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria | Ulteriore svalutazione successiva alla sentenza di primo grado - Rilevanza nel giudizio d'appello - Domanda specifica della parte vittoriosa - Necessità - Esclusione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria
Con riguardo a domanda avente ad oggetto obbligazione di valore, come quella di risarcimento dei danni, il giudice dell'impugnazione, ai fini della liquidazione della prestazione deve tenere conto, anche di ufficio ed anche se adito in sede di rinvio, dell'ulteriore svalutazione monetaria verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, non esigendosi a tal fine alcuna richiesta specifica della parte vittoriosa, che sarebbe altresì priva di interesse ad impugnare, in quanto, ai fini suddetti, la rivalutazione non rappresenta che il mezzo di attualizzazione, alla data della decisione, dell'ammontare del debito di valore fatto valere, il quale, in difetto di determinazione pattizia, si converte in debito di valuta - non suscettibile ex se di rivalutazione - solo per effetto del passato in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)