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Sez. 2, Ordinanza n. 24257 del 21/11/2007 (Rv. 600695 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Procedimento relativo alla liquidazione dell'indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale - Partecipazione del P.M. - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600695-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel procedimento relativo alla liquidazione dell'indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale è parte necessaria il P.M., quale organo preposto alla vigilanza sull'osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari dello Stato; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal custode ex art. 111 Cost., notificato al giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione e non al P.M..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)