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Sez. U, Sentenza n. 99 del 12/03/2001 (Rv. 544673 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno subito in relazione a rapporto di lavoro subordinato - Domanda - Interpretazione come azione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale - Criteri - Fattispecie relativa a domanda proposta contro la P.A..
Stato
decisa il 2001-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544673-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema d'azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al "petitum" ed alla "causa petendi", come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (nella specie, la S.C., interpretando come di natura extracontrattuale la domanda proposta da un soggetto contro la P.A., nella qualità di erede di un dipendente danneggiato per causa di servizio, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)