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Sez. U, Sentenza n. 8459 del 02/08/1995 (Rv. 493530 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per lesioni dell'integrità fisica proposta da un pubblico dipendente - Riparto della giurisdizione - Previo accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità - Necessità - Criteri - Infortuni sul lavoro e malattie professionali rientranti nell'ambito della tutela ex d.P.R. n. 1124 del 1965 - Domanda di risarcimento del cosiddetto danno differenziale - Carattere extracontrattuale della responsabilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493530-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La soluzione della questione sul riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario. Ai Fini di tale accertamento, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale, mentre si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale solo quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, senza che la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente deponga in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale. Comunque, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il dettato dei primi tre commi dell'art.. 10 della legge stessa comporta che, allorquando il dipendente che abbia ricevuto, o che abbia diritto a ricevere, dall'I.N.A.I.L. le prestazioni previdenziali previste per l'infortunio subito, agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ulteriore (cosiddetto danno differenziale) la sua pretesa è necessariamente ricollegabile solo alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)