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Sez. 2, Sentenza n. 12820 del 01/12/1992 (Rv. 479825 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Difformità e vizi dell'opera - In genere | Progettazione di un edificio - Obbligazione di risultato del professionista - Direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata - Obbligazione di mezzi - Termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. - Applicabilità al contratto avente ad oggetto la redazione del progetto.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479825-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Difformità e vizi dell'opera - In genere

Mentre nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata invece un'obbligazione di mezzi concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obbiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'"opus" dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)