diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995 (Rv. 491305 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Controllo per conto del committente della regolarità dell'opera del costruttore - Obbligazione del direttore dei lavori - Natura - Prescrizione breve ex art. 2226 cod. civ. - Operatività nei confronti del direttore dei lavori - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491305-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

L'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale. Pertanto, nei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall'art. 2226 cod. civ., il quale contiene una disciplina, relativa alle difformità ed ai vizi dell'opera, applicabile soltanto alle prestazioni che abbiano per oggetto la realizzazione di un "opus" in senso materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)