Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 29/01/2003 (Rv. 560099 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Progettista incaricato anche della direzione dei lavori - Termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. - Applicabilità alle obbligazioni derivanti dalla direzione lavori - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
Mentre nell'incarico di redazione di un progetto relativo alla costruzione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata invece un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte in conformità al progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, e ciò anche quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'"opus" dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)