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Sez. 1, Sentenza n. 2369 del 10/04/1985 (Rv. 440226 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE DEL FONDO OCCUPATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOGGETTO AUTORE DELLA OCCUPAZIONE ABUSIVA E DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - SOGGETTO VENUTO IN POSSESSO DEL BENE DOPO IL PERFEZIONAMENTO DELL'ILLECITO - ESTRANEITÀ ALLA CONTROVERSIA.*
Stato
decisa il 1985-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440226-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE DEL FONDO OCCUPATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOGGETTO AUTORE DELLA OCCUPAZIONE ABUSIVA E DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - SOGGETTO VENUTO IN POSSESSO DEL BENE DOPO IL PERFEZIONAMENTO DELL'ILLECITO - ESTRANEITÀ ALLA CONTROVERSIA.*

Nel caso di irreversibile utilizzazione del fondo occupato (e non espropriato) nella realizzazione di opera pubblica, implicante fatto illecito estintivo del diritto dominicale del privato, la domanda di quest'ultimo per il ristoro del danno subito, tanto se originariamente formulata come Azione risarcitoria, quanto se introdotta come Azione di rivendicazione o di restituzione, da intendersi tramutata in Azione risarcitoria per effetto della suddetta impossibilità di rilascio dell'immobile, va proposta, in considerazione del suo carattere personale, nei confronti dell'autore dell'illecito, cioè dell'occupazione abusiva e dell'esecuzione dell'opera pubblica, non anche del soggetto che sia venuto a qualsiasi titolo in possesso del bene dopo il perfezionarsi dell'illecito stesso, il quale pertanto resta estraneo alla controversia, né deve essere obbligatoriamente chiamata in causa (salve rimanendo eventuali pretese di rivalsa verso il medesimo da parte del responsabile dello illecito). (V 1464/83, mass n 426292; (V 2375/77, mass n 386089; (V 1577/77, mass n 385289).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)