Sez. 2, Sentenza n. 42973 del 13/06/2019 Cc. (dep. 18/10/2019) Rv. 277610 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Applicabilità in mancanza di richiesta o di specifica devoluzione alla discrezionalità del giudice - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)