Sez. L, Sentenza n. 2691 del 24/06/1977 (Rv. 386347 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DECISIONE UNILATERALE DELL'IMPRENDITORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA IN MANSIONI DIVERSE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DECISIONE UNILATERALE DELL'IMPRENDITORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA IN MANSIONI DIVERSE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Nella normativa vigente l'imprenditore puo variare unilateralmente le mansioni concordate con il lavoratore, purche la variazione resti all'interno delle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, nel senso che le determinazioni unilaterali dell'imprenditore non possono tradursi in mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione e il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Conseguentemente, il lavoratore che venga richiesto di prestare la sua attivita in mansioni diverse da quelle suindicate, ben puo rifiutare la prestazione in base al principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall'art 1460 cod civ, conservando il diritto a percepire la retribuzione, sempreche dichiari di essere disposto a svolgere le mansioni per le quali e stato assunto o quelle equivalenti, ovvero quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)