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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018 (Rv. 651922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Memoria ex art. 378 c.p.c. - Spedizione a mezzo posta - Pervenimento in cancelleria in violazione del termine ex art. 380 bis 1 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

In tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività delle memorie ex art. 380 bis c.p.c. inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso. (La S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato l'inammissibilità di una memoria che, benché fosse stata anticipata mediante "fax" e poi spedita a mezzo del servizio postale, era pervenuta alla Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla data fissata per l'adunanza camerale, senza che fosse stata neppure fornita prova della specifica autorizzazione all'utilizzo del "fax" da parte del Primo Presidente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)