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Sez. 1, Sentenza n. 554 del 30/01/1989 (Rv. 461657 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461657-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*

Il giudice, pur dovendo rilevare di ufficio il difetto di capacità processuale delle parti, non è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza della loro legittimazione al processo, quando dagli Atti ritualmente prodotti in giudizio non risulti alcun elemento che valga ad escludere tale legittimazione ed il contraddittorio sia stato accettato senza alcuna tempestiva eccezione. (V 4973/86, mass n 447652; (V 6123/81, mass n 416919).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)