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Sez. U, Sentenza n. 748 del 28/01/1988 (Rv. 457172 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO COL COMUNE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457172-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO COL COMUNE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le prestazioni del messo dell'ufficio di conciliazione, qualora presentino i caratteri del lavoro subordinato, integrano un rapporto di pubblico impiego con il comune, cui compete l'organizzazione di detto ufficio, mentre resta in proposito irrilevante che l'ufficio stesso appartenga funzionalmente all'amministrazione statale della giustizia e che il messo venga nominato con provvedimento del Presidente del tribunale, o sia prescelto fra persone che non siano già alle dipendenze del comune. Pertanto, la controversia promossa contro il comune per conseguire il corrispettivo di dette prestazioni, ove l'istante alleghi caratteristiche della sua attività proprie del lavoro subordinato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salva restando ogni questione sulla sussistenza in concreto dei connotati della subordinazione, influente al diverso fine del fondamento della domanda. (Conf 3167/85, mass n 440858; (Conf 2430/84, mass n 434461).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1957 num. 16 art. 2, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)