Sez. U, Sentenza n. 3167 del 25/05/1985 (Rv. 440858 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIO E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - PRETESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASTRATTAMENTE RICONDUCIBILE NELL'AMBITO DEL LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI MERITO SUL FONDAMENTO O MENO DELLE PRETESE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIO E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - PRETESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASTRATTAMENTE RICONDUCIBILE NELL'AMBITO DEL LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI MERITO SUL FONDAMENTO O MENO DELLE PRETESE - IRRILEVANZA.*
Qualora un "messo" dell'ufficio di conciliazione (secondo la denominazione introdotta dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1957 n. 16, in sostituzione di quella precedente di "uscire" di conciliazione) agisca per far valere diritti derivanti dalla propria attività lavorativa, e deduca caratteristiche di tale attività astrattamente riconducibili nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sulla relativa domanda deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non del giudice ordinario, tenuto conto che il suddetto rapporto, indipendentemente da ogni questione di merito sul fondamento o meno delle indicate deduzioni, è qualificabile come rapporto di pubblico impiego con il comune, poiché le prestazioni dei messi, pur se nominati con provvedimento del Presidente del tribunale, ovvero scelti fra persone che non siano già alle dipendenze del comune, si inseriscono in un ufficio la cui organizzazione ed il cui Onere economico fanno carico al comune, mentre resta a tal fine irrilevante che l'ufficio stesso, sotto il profilo funzionale, faccia parte dell'amministrazione statale della giustizia. (V 2430/84, mass n 434461; (V 5573/81, mass n 416289; (V 1981/81, mass n 412687).*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1957 num. 16 art. 2, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)