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Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 12/02/2000 (Rv. 533771 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | .
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533771-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)