diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11181 del 12/11/1993 (Rv. 484299 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Potere di procedere o di decidere da parte del giudice adito - Situazioni di pretesa carenza temporanea, derivanti da mancata sospensione del procedimento - Deduzione col regolamento facoltativo di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484299-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

Il regolamento di competenza, essendo finalizzato a determinare quale sia il giudice competente a decidere una determinata causa di merito, presuppone che si ipotizzi, o si sostenga, con riferimento ad una controversia in atto, la competenza di un giudice ordinario diverso da quello adito. Non sono pertanto deducibili col regolamento facoltativo di competenza situazioni di pretesa carenza temporanea del potere di procedere o di decidere da parte del giudice adito, derivanti da mancata sospensione del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)