Sez. 3, Sentenza n. 1916 del 04/03/1997 (Rv. 502785 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Istanza - Ordinanza di rigetto - Impugnabilità del provvedimento - Ricorso in Cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha introdotto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., del provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo, ma non già di quello che la nega, quest'ultimo non impugnabile, per la sua natura ordinatoria, neppure ex art. 111 Costituzione - è censurabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza che ha definito il processo ritenendo l'insussistenza dei presupposti per sospenderlo -.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)