Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 03/05/1979 (Rv. 398877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDA IMPLICITAMENTE RINUNCIATA NELLE FASI PREGRESSE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIPROPOSIZIONE DI DOMANDA IMPLICITAMENTE RINUNCIATA NELLE FASI PREGRESSE - INAMMISSIBILITA.*
Poiche, in Sede di rinvio, le parti si trovano nella stessa posizione processuale avuta nel procedimento chiusosi con la sentenza annullata, e non possono ampliare il thema decidendum (art 394 cod proc civ), resta improponibile in detta Sede la domanda che, pur ritualmente introdotta nelle pregresse fasi, sia stata successivamente oggetto di implicita rinuncia, per mancata riproduzione nelle conclusioni definitive sottoposte al giudice della pronuncia cassata. (V 3607/77, mass n 387215; (V 3589/77, mass n 387189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)