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Sez. 2, Sentenza n. 3607 del 06/08/1977 (Rv. 387215 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387215-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel giudizio di rinvio, a seguito di Cassazione, non e consentito dedurre domande o eccezioni nuove, o prospettare tesi difensive diverse da quelle avanzate nelle precedenti fasi di merito, salvo le ipotesi di jus superveniens e di nuove conclusioni rese necessarie dalla pronuncia di annullamento. (V 2225/76, mass n 384394).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)