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Sez. 2, Sentenza n. 3589 del 06/08/1977 (Rv. 387189 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PROVE NUOVE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387189-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PROVE NUOVE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 394 cod proc civ le parti nel giudizio rescissorio vengono a trovarsi nella medesima situazione processuale in cui erano quando fu pronunciata la sentenza poi cassata ed e loro vietato prendere conclusioni nuove. Tuttavia, quando per effetto della sentenza di Cassazione i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurano in modo sostanzialmente diverso da quello delineato in precedenza, il divieto di spiegare nuovi mezzi istruttori non ha piu ragione di sussistere. (Conf 2225/76, mass n 381023; (Conf 1338/76, mass n 380030; (Conf 1300/76, mass n 379985; (Conf 852/76, mass n 379517; (Conf 458/76, mass n 379107).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)