Sez. L, Sentenza n. 2353 del 16/03/1999 (Rv. 524179 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per le colonie climatiche a favore dei figli dei dipendenti - Computabilità (relativamente ai periodi di inapplicabilità dell'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991 e dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995),.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Con riguardo al regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9 bis del D.L. n. 103 del 1991, conv. nella legge n. 166 del 1991 (che non ha carattere interpretativo e, di conseguenza, non ha efficacia retroattiva), nella retribuzione imponibile ai fini assicurativi e previdenziali - la cui nozione abbraccia tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro (anche con finalità di tipo assistenziale), salve le eccezioni espressamente previste - debbono essere comprese tutte le erogazioni in natura o in danaro che il lavoratore riceve dal datore di lavoro e che trovano la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, quando l'erogazione non sia originata da causa autonoma, ancorché occasionata dal rapporto di lavoro, con la sola deroga di quelle riconducibili alla tassativa elencazione di cui all'art. 12, comma terzo, legge 30 aprile 1969 n. 153; pertanto le somme erogate dal datore di lavoro per l'invio dei figli dei propri dipendenti in colonie climatiche debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione imponibile suddetta fino all'entrata in vigore dello "jus superveniens" introdotto dall'art. 2, comma quindicesimo, legge n. 335 del 1995, secondo cui non sono più assoggettabili a contribuzione previdenziale le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche per i figli dei dipendenti; disposizione questa che, ai sensi del successivo comma diciassettesimo del medesimo art. 2, non ha efficacia retroattiva (parziale) essendo stata questa espressamente riservata dal legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità (sicché manifestamente infondato è il dubbio di illegittimità costituzionale) - alla diversa ipotesi delle spese sostenute per il funzionamento di asili nido aziendali e di circoli aziendali ed assimilati e dell'attribuzione in natura di prodotti dell'azienda stessa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)