Sez. L, Sentenza n. 1761 del 07/02/2001 (Rv. 543710 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Portata - Tassatività dell'elencazione delle somme escluse - Conseguenze - Prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti - Computabilità (relativamente ai periodi di inapplicabilità dell'art. 2 legge n. 335 del 1995).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, l'elencazione delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile, contenuta nel comma secondo dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, è assolutamente tassativa; pertanto, con riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti, il relativo beneficio deve essere computato per intero nella base di calcolo della retribuzione contributiva, relativamente ai periodi precedenti all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 (il cui art. 2, comma quindicesimo, ha disposto che rientra nella retribuzione imponibile solo il cinquanta per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista e il tasso agevolato applicato ai dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)