Sez. U, Sentenza n. 14470 del 10/10/2002 (Rv. 557811 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Doveri del giudice - Contenuto - Ricorso alle determinazioni assunte dal CSM nell'ambito delle sue attribuzioni - Legittimità - Conseguenze - Disapplicazione, da parte di un dirigente dell'ufficio, delle tabelle nell'assegnazione dei processi - Illecito disciplinare - Configurabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In tema di illecito disciplinare del magistrato, la valutazione del contrasto tra il concreto comportamento del magistrato ed il dovere che egli ha di astenersi da condotte tali, che lo rendano immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario, si presta ad essere compiuta tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni, tra cui rientrano - ora tra l'altro per espressa previsione normativa - quelle relative all'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari; ne consegue che configura illecito disciplinare il comportamento del magistrato che adotti provvedimenti in contrasto con le tabelle di assegnazione dei processi dell'ufficio, atteso che il sistema tabellare assicura un modello di trasparenza dell'attività al quale il dirigente dell'ufficio non può derogare con scelte che di volta in volta ne rappresentino la pratica disapplicazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)